Cos’è |
La tutela è uno strumento per proteggere le persone che siano state dichiarate interdette. Possono essere interdetti il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi e tale misura sia necessaria per assicurare loro adeguata protezione, anche tenuto conto della complessità della gestione patrimoniale. Il tutore (che cura l’interdetto, ovvero lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni) viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’interdetto (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado). Se necessario può nominarsi tutore una persona estranea (ad es. in assenza di parenti o in caso di conflitto tra gli stessi). In ogni caso deve trattarsi di persona maggiorenne di ineccepibile condotta. Colui che è nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che abbia più di 65 anni, tre figli minorenni, sia gravemente ammalato, eserciti già altra tutela. Il Giudice Tutelare può nominare, oltre al tutore, un protutore con funzione di rappresentare l’interdetto in caso di conflitto di interessi di quest'ultimo con il tutore. Il protutore può inoltre sostituire il tutore per gli atti urgenti qualora questi venga a mancare o abbia abbandonato la funzione. In questo caso spetterà al protutore promuovere la nomina del tutore. |
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Normativa di riferimento | Art. 414 e segg. c.c. |
Chi può richiederlo | L'istanza di interdizione può essere presentata dallo stesso interdetto, dal coniuge, da persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (padre, figlio, fratelli, nonni, nipoti bisnonno, pronipoti, zii), dagli affini (i parenti del coniuge) entro il secondo grado, dal tutore o curatore, dal Pubblico Ministero. |
Come si richiede e documenti necessari |
La tutela a favore dell’interdetto si apre con la nomina del tutore provvisorio o a seguito della pubblicazione (cioè deposito in cancelleria) della sentenza di interdizione. Il processo di interdizione deve essere promosso necessariamente con l’assistenza di un legale e si conclude con una sentenza del Tribunale. Devono essere allegati al ricorso: certificato di residenza, estratto dell’atto di nascita (viene rilasciato dal Comune), stato di famiglia, documentazione medica (ove disponibile). Dopo l’esame dell’interdicendo il Giudice istruttore può, anche d’ufficio, nominare un tutore provvisorio qualora sussistano motivi di necessità e urgenza che può, tuttavia, essere revocato dallo stesso Giudice istruttore fino a che non è pronunciata la sentenza che provvede sulla domanda di interdizione. Il tutore definitivo viene nominato dal Giudice Tutelare a seguito dell’assunzione di informazioni sul suo conto per valutarne l’idoneità. Il tutore assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza. Lo stesso inoltre, entro dieci giorni da tale momento, deve iniziare l'inventario dei beni dell’interdetto per terminarlo entro i successivi trenta giorni. Nell'inventario vengono indicati i beni immobili, mobili, i crediti e i debiti dell’interdetto. |
Dove si richiede | Tribunale del luogo di residenza dell’interdetto – Ufficio del Giudice Tutelare |
Costi |
Le spese da considerare sono quelle legali, a meno che l’istanza venga richiesta dal P.M. o che la parte ricorrente venga ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |