TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115 – TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA
COME MODIFICATO, DA ULTIMO, DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015 N. 156
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
E’ TENUTA AL PAGAMENTO LA PARTE CHE: |
QUANDO: |
1) Per prima si costituisce in giudizio |
Al momento del deposito in cancelleria |
2) Deposita il ricorso introduttivo |
Al momento del deposito in cancelleria |
3) Fa istanza per l’assegnazione o la vendita nei procedimenti esecutivi |
Al momento del deposito in cancelleria |
4) La parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l’aumento del valore della causa |
Al momento del deposito in cancelleria dell’atto che comporta la modifica del valore della causa |
PROCEDIMENTI ESENTI DAL CONTRIBUTO |
IMP. € |
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ZERO |
N.B.:
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VALORI E TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI SOGGETTI AL CONTRIBUTO Compresi i seguenti procedimenti già esenti o a contributo fisso
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EURO |
a) |
(da € 0a € 1.100,00) Il medesimo importo è previsto per:
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43,00 |
b) |
(da 1.101,00 a € 5.200,00) Il medesimo importo è previsto per
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98,00 27,00 |
c) |
(da € 5.201,00 a € 26.000,00) Il medesimo importo è previsto per
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237,00 |
d) |
(da € 26.001,00 a € 52.000) Il medesimo importo è previsto per:
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518,00 |
e) |
(da €52.001,00 a € 260.000,00) |
759,00 |
f) |
(da € 260.001,00 a € 520.000,00) |
1214,00 |
g) |
(da € 520.001,01 in poi) |
1686,00 |
NEI PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI PREVISTI NEL LIBRO IV TITOLO I C.P.C.:
E GIUDIZI DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO E PROCEDIMENTI DI SFRATTO PER MOROSITA’ E CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO O CONCERNENTI RAPPORTI DI |
Processi di esecuzione immobiliare |
€ 278,00 |
Processi di esecuzione mobiliare di importo inferiore ad € 2.500,00 |
€ 43,00 |
Dall’ 11/12/2014 – Istanza per ricerca telematica dei beni da pignorare, ex art. 492 bis c.p.c. Non si applica l’anticipazione forfettaria di cui all’art. 30 D.P.R. 115/2022 |
€ 43,00 |
Altri processi esecutivi (metà del C.U. previsto per i processi esecutivi immobiliari) |
€ 139,00 |
Processi di opposizione agli atti esecutivi |
€ 168,00 |
PROCEDURE CONCORSUALI (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura) |
€ 851,00 € 27,00 |
INSINUAZIONE TEMPESTIVA AL PASSIVO |
non dovuto |
INSINUAZIONE TARDIVA AL PASSIVO per i fallimenti “nuovo rito”, cioè dichiarati a partire dal 16.07.2016
Per i fallimenti dichiarati prima della suddetta data, il contributo unificato è calcolato in base al valore del credito per cui si procede |
non dovuto |
La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati è tenuta al pagamento del C.U. La predetta parte, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta. |
Gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del C.U. in base al valore della causa, nonché delle spese forfetizzate ex art. 30 T.U. spese di giustizia (€ 27,00 da applicarsi ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente al 1° gennaio 2014) Il Ministero della Giustizia, con nota n. 4275 del 28 settembre 2010, ha specificato che: “Per quanto attiene i processi di competenza del giudice di pace, anche nella materia in oggetto (Giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative. Procedimento ex art. 23 L. 689/1981) rimane vigente la specifica previsione normativa di parziale esenzione delle spese, disciplinata dall’art. 46, della legge 21 novembre 1991, n. 374, pertanto le cause di competenza del giudice di pace, il cui valore non eccede la somma di € 1.033, sono soggette al solo contributo unificato, in armonia con quanto previsto per le cause di diverso oggetto) La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha tuttavia modificato l’art. 46 della L. 21 novembre 1991, 374, introducendo il comma 1-bis: “Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono al notificante ai senti delle disposizioni vigenti. (…) |
Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi del primo comma dell’art. 125 (contenuto e sottoscrizione degli atti di parte) del Codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi del comma 1-bis dell’art. 16 (comunicazioni e notificazioni) del D. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il C.U. è aumentato della metà. |
L’esercizio dell’azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.Se è chiesta anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell’importo liquidato e secondo i previsti scaglioni di valore. |
a) | (da € 0a € 1.100,00) | 43,00 |
b) | (da 1.101,00 a € 5.200,00) | 98,00 |
c) | (da € 5.201,00 a € 26.000,00) | 237,00 |
d) | (da € 26.001,00 a € 52.000) | 518,00 |
e) | (da €52.001,00 a € 260.000,00) | 759,00 |
f) | (da € 260.001,00 a € 520.000,00) | 1214,00 |
g) | (da € 520.001,01 in poi) | 1686,00 |
N.B. – il contributo si applica alla costituzione di parte civile solo per le costituzioni depositate dal 01.03.2002