Cos’è |
In generale gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati (art. 5 c.c.). Tuttavia, in alcuni casi la legge consente il trapianto di alcuni organi (rene; fegato, parti di polmone, pancreas e intestino) tra viventi. L'atto di disposizione e destinazione degli organi (da parte di genitori, figli e fratelli maggiorenni al proprio congiunto malato o di altri parenti o di altri donatori estranei se il paziente non ha consanguinei) deve essere trasmesso al giudice che rilascia il nulla osta all'esecuzione del trapianto. L’atto di donazione deve essere a titolo gratuito, libero, spontaneo e è sempre revocabile. |
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Normativa di riferimento | Legge. 26 giugno 1967, n. 458; Legge 16 dicembre 1999, n. 483; Legge 19 settembre 2012, n. 167 |
Chi può richiederlo | Il nullaosta viene rilasciato al donatore |
Come si richiede e documenti necessari |
La richiesta viene trasmessa al Tribunale del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l’istituto autorizzato al trapianto. Il Giudice verifica che il donatore sia:
Il Giudice accerta, inoltre, l'esistenza del giudizio tecnico favorevole al prelievo e al trapianto dell’organo contenuto nel referto medico collegiale. Il nulla osta all'esecuzione del trapianto viene concesso o rifiutato con decreto motivato (reclamabile) |
Dove si richiede | Tribunale del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l’istituto autorizzato al trapianto |
Costi |
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