Cos’è |
Lo straniero che ha presentato alla questura domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare e domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari che siano state respinte, può presentare ricorso al giudice del luogo in cui risiede. Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione e il Tribunale decide in composizione monocratica. Il Giudice con il decreto con cui accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. |
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Normativa di riferimento | Artt. 29 e 30 D.Lgs. 25/07/1998 n.286; art. 20 D.Lgs. 150/2011 |
Chi può richiederlo | Lo straniero con l’assistenza di un legale |
Dove si richiede | Il ricorso, contro il provvedimento di diniego della questura del nulla osta al ricongiungimento familiare o del permesso per motivi familiari, deve essere presentato al Tribunale del luogo in cui lo straniero risiede. |