Straniero: ricorso per il ricongiungimento familiare

Cos’è

Lo straniero che ha presentato alla questura domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare e domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari che siano state respinte, può presentare ricorso al giudice del luogo in cui risiede. Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione e il Tribunale decide in composizione monocratica.

Il Giudice con il decreto con cui accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.

Normativa di riferimento Artt. 29 e 30 D.Lgs. 25/07/1998 n.286; art. 20 D.Lgs. 150/2011
Chi può richiederlo Lo straniero con l’assistenza di un legale
Dove si richiede Il ricorso, contro il provvedimento di diniego della questura del nulla osta al ricongiungimento familiare o del permesso per motivi familiari, deve essere presentato al Tribunale del luogo in cui lo straniero risiede.