Cos’è |
La separazione consensuale è l'istituto giuridico che consente ai coniugi, allorché si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di separarsi di comune accordo e concordando le condizioni. I coniugi hanno facoltà di richiedere la separazione consensuale quando tra loro vi è completo accordo su tutti gli aspetti (personali ed economici) della disciplina che dopo la separazione dovrà regolamentare la vita loro e dei figli. In particolare i coniugi, se sono d’accordo, possono chiedere:
Qualora i coniugi non riescano a raggiungere un siffatto accordo, ciascuno di essi potrà promuovere, a mezzo di legale, un giudizio per separazione giudiziale. |
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Normativa di riferimento | Art. 158 c.c.; art. 711 c.p.c.; artt. 706 e segg. c.p.c. |
Chi può richiederlo | I coniugi in maniera congiunta, con l’assistenza di un avvocato difensore. Il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge, ma l’istanza deve essere sottoscritta da entrambi. |
Come si richiede e documenti necessari |
È necessario presentare ricorso indirizzato al Presidente del Tribunale del luogo di residenza o di domicilio di almeno uno dei coniugi. Il ricorso, in carta semplice, deve riportare le disposizioni destinate a disciplinare i futuri rapporti tra i coniugi. Devono, inoltre, essere allegati al ricorso e alla nota di iscrizione a ruolo i seguenti certificati, tutti da richiedersi in carta semplice (con validità 6 mesi) specificando che sono a uso separazione legale:
Solo al fine di garantire una maggiore accuratezza e precisione del ricorso è consigliabile allegare anche:
Successivamente, dopo dieci giorni dal deposito, le parti possono rivolgersi alla cancelleria per conoscere la data e l’ora dell’udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale. All'udienza i coniugi devono presentarsi personalmente con un documento d’identità. In caso di impedimento a comparire dell’uno o dell’altro coniuge può essere chiesto il rinvio dell’udienza producendo documentazione attestante l’impedimento. Casi particolari:
I coniugi devono comparire personalmente per il tentativo obbligatorio di conciliazione all'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale salvo gravi e comprovati motivi. Se la conciliazione riesce, il Presidente fa redigere processo verbale dell'avvenuta conciliazione. In caso contrario, invece, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. Su richiesta del Presidente, le parti confermeranno le condizioni concordate e firmeranno il verbale. La comparizione dei coniugi davanti al Presidente assume grande importanza e quest'ultimo ha il potere di guidare il consenso delle parti dando loro suggerimenti e indicazioni che facilitino l'accordo sulla fissazione di clausole e condizioni per le quali è prevedibile una successiva omologazione. Successivamente, se gli accordi sono ritenuti non contrari a norme imperative e non pregiudizievoli per la prole, il Tribunale (che provvede in camera di consiglio su relazione del Presidente) dispone con decreto l'omologazione delle condizioni (decreto di omologa), così determinando di diritto la separazione e ordinando contestualmente all'ufficiale dello Stato civile l'annotazione sull'atto di matrimonio. Dopo dieci giorni la Cancelleria invierà al procuratore delle parti la comunicazione dell’avvenuto deposito del decreto di omologa, cioè il provvedimento con cui il Tribunale ratifica le condizioni di separazione concordate fra i coniugi. Dopo la comunicazione sarà possibile recarsi presso la stessa Cancelleria ove è stato depositato il ricorso, per ritirare le copie autentiche dell’atto di separazione, composto da:
Dette copie sono gratuite e servono per comprovare l’avvenuta separazione, anche ai fini di ulteriori necessità (voltura di eventuali utenze, ecc...). |
Dove si richiede | Al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. |
Costi |
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