Cos’è |
La rinuncia all'eredità è l'atto con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non volerla accettare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti (in tal caso, dovrà essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante). In tale eventualità egli vi deve rinunciare espressamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta dal notaio o effettuata dal cancelliere del Tribunale del Circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si considera come non avvenuta. Con la dichiarazione di rinuncia, il chiamato all’eredità fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari, nè egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquistare alcun bene facente parte della successione. È opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità. La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta a una condizione o a un termine, né può essere limitata solo a una quota parte dell'eredità stessa. La rinuncia, a differenza dell'accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione di dieci anni, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato. Si precisa che le cancellerie non sono competenti a ricevere dichiarazioni di revoca della rinuncia. Il chiamato all'eredità perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o se comunque ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto. Può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l’eredità sia attiva. |
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Normativa di riferimento | Artt. 321, 374, 394, 519 e segg. c.c. |
Chi può richiederlo | Gli eredi, i genitori o il tutore se la rinuncia viene fatta per minori, interdetti e inabilitati (in questo caso è necessaria l’autorizzazione del Giudice tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore). |
Come si richiede e documenti necessari |
La rinuncia all’eredità si compie mediante dichiarazione ricevuta da un notaio (su tutto il territorio dello Stato) oppure dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione (luogo dell’ultimo domicilio del defunto). In questo caso l’interessato deve presentarsi presso la cancelleria del Tribunale, previo appuntamento munito dei seguenti documenti:
La documentazione può essere presentata anche solo da un erede. Per la formalizzazione e firma dell’atto è invece necessaria la presenza di tutti gli eredi che devono rinunciare. La domanda può essere presentata entro:
È inoltre importante che chi intenda rinunciare non abbia disposto cioè venduto o donato nulla di appartenenza del defunto. È, inoltre, opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della dichiarazione di successione o comunque prima di dividere l’eredità. È possibile presentare una domanda unica di rinuncia per ogni grado di parentela (es. tutti i fratelli insieme). Tutti i rinuncianti devono comparire personalmente; in caso di impossibilità, può essere conferita procura notarile a uno dei rinuncianti. Il versamento di €200,00 con MOD. F23 per il pagamento dell'imposta di registro (una per ogni atto di rinuncia) andrà effettuato la mattina stessa dell'appuntamento dopo che la cancelleria avrà attribuito il numero alla pratica. La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata in cancelleria, la quale provvederà subito all’inoltro del relativo fascicolo all’Ufficio del Registro per la registrazione della rinuncia. Dopo almeno dieci giorni dall’avvenuta registrazione sarà possibile ritirare una copia conforme all’originale dell’atto di rinuncia |
Dove si richiede | Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto |
Costi |
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Modulistica |
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