Cos’è | Qualora il coniuge obbligato non rispetti le condizioni economiche previste dalla separazione o dal divorzio, il coniuge avente diritto può ottenere il pagamento diretto da parte del datore di lavoro (o del terzo che è tenuto periodicamente al pagamento di somme di denaro) del coniuge inadempiente oppure il sequestro dei beni del coniuge obbligato a versare l'assegno. Di regola occorre un provvedimento del Tribunale, non necessario solo nel caso di pagamento diretto dell’assegno di divorzio. In quest’ultimo caso, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno , può notificare ai terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, il provvedimento che stabilisce la misura dell'assegno. Li invita, così, a versargli direttamente le somme dovute e ne dà comunicazione al coniuge inadempiente. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento. |
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Normativa di riferimento | Art. 156 c.c., art. 8 L. 1970 n. 898 e successive modificazioni |
Chi può richiederlo | Il coniuge con l’aiuto di un legale |
Come si richiede e documenti necessari |
Deve essere presentato ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza del convenuto, che decide in camera di consiglio in composizione collegiale. Al ricorso devono essere allegati:
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Dove si richiede | Tribunale del luogo di residenza del convenuto |
Costi | Esente |