Cos’è |
Il riconoscimento costituisce un atto formale con cui una persona dichiara di essere genitore di un determinato soggetto al quale consegue di regola l’acquisto dello status di figlio. Presupposto per l’acquisto dello status è l’esistenza del rapporto biologico di filiazione.
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Normativa di riferimento | Art. 250 e segg. c.c. – DPR 396 del 3.1.2000 |
Chi può richiederlo |
Per poter effettuare il riconoscimento è necessario aver compiuto il sedicesimo anno di età. Nel caso in cui il genitore non abbia compiuto sedici anni è possibile effettuare il riconoscimento con l’autorizzazione del Giudice “valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio”. L’autorizzazione va chiesta al Tribunale ordinario. Il riconoscimento può essere fatto sia da entrambi i genitori sia da uno solo di essi (in questo caso, però, non vi possono essere indicazioni che riguardino l’altro e, se ci sono, sono senza effetto). Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il Tribunale in camera di consiglio decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante. Se viene proposta opposizione, il Tribunale in camera di consiglio, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore ove capace di discernimento. Il Tribunale assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il Tribunale in camera di consiglio assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore e al suo cognome. Se il figlio da riconoscere ha già quattordici anni, ne occorre il consenso. |
Dove si richiede |
Il riconoscimento dei figli naturali può essere fatto:
ll riconoscimento contenuto in un testamento produce i suoi effetti solo dal giorno in cui è morto il testatore. Il figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del Giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. In tal caso, il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal Tribunale per i minorenni. |