Riconoscimento figli nati fuori dal matrimonio

Cos’è

Il riconoscimento costituisce un atto formale con cui una persona dichiara di essere genitore di un determinato soggetto al quale consegue di regola l’acquisto dello status di figlio. Presupposto per l’acquisto dello status è l’esistenza del rapporto biologico di filiazione.


I genitori non sposati possono riconoscere il figlio, nato o nascituro.
Il riconoscimento può essere fatto da entrambi o anche da uno solo dei genitori e lo possono fare anche se al momento del concepimento erano sposati con altra persona.

Normativa di riferimento Art. 250 e segg. c.c. – DPR 396 del 3.1.2000
Chi può richiederlo

Per poter effettuare il riconoscimento è necessario aver compiuto il sedicesimo anno di età. Nel caso in cui il genitore non abbia compiuto sedici anni è possibile effettuare il riconoscimento con l’autorizzazione del Giudice “valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio”. L’autorizzazione va chiesta al Tribunale ordinario.

Il riconoscimento può essere fatto sia da entrambi i genitori sia da uno solo di essi (in questo caso, però, non vi possono essere indicazioni che riguardino l’altro e, se ci sono, sono senza effetto).
Se uno dei genitori ha già effettuato il riconoscimento e il figlio non ha ancora compiuto quattordici anni, l’altro genitore che intenda riconoscerlo deve ottenere il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento. Se il consenso viene rifiutato, il genitore può rivolgersi al Tribunale ordinario. A seguito di ricorso del genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, il Giudice competente fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore.

Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il Tribunale in camera di consiglio decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante.

Se viene proposta opposizione, il Tribunale in camera di consiglio, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore ove capace di discernimento. Il Tribunale assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il Tribunale in camera di consiglio assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore e al suo cognome. Se il figlio da riconoscere ha già quattordici anni, ne occorre il consenso.

Dove si richiede

Il riconoscimento dei figli naturali può essere fatto:

  • nell’atto di nascita;
  • davanti all’ufficiale di stato civile con apposita dichiarazione successiva alla nascita o al concepimento;
  • in un atto pubblico redatto da un notaio;
  • in un testamento (qualsiasi sia la forma).

ll riconoscimento contenuto in un testamento produce i suoi effetti solo dal giorno in cui è morto il testatore.
Una volta effettuato, il riconoscimento non può più essere revocato (neppure tramite testamento).

Il figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del Giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. In tal caso, il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal Tribunale per i minorenni.