Cos’è |
Si possono richiedere le copie di qualsiasi atto, sentenza, decreto ingiuntivo, documento o provvedimento depositato presso il Tribunale. Le copie possono essere:
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Normativa di riferimento | Artt. 743-746 c.p.c.; artt. 76-153/154 att. c.p.c.; artt. 2714/2719 c.c. art. 3, legge 10 ottobre 1996, n. 525 (diritti di cancelleria); D.M. 20.8.92 (imposta di bollo); artt. 633-656 c.p.c. (decreti ingiuntivi) |
Chi può richiederlo |
Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque abbia un interesse tutelato dalla legge. Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto. Ulteriori copie possono essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata al Presidente della sezione cui appartiene il giudice che ha pronunciato il provvedimento |
Come si richiede e documenti necessari |
Deve essere presentata l’istanza in cancelleria, specificando il tipo di atto e di copia richiesta. In caso di sentenze devono essere indicati anche: anno, numero di sentenza e numero di RG |
Costi | Marche da bollo di importo variabile a seconda del numero delle pagine dell'atto, dell'urgenza, del supporto, dell’attestazione di conformità (vd. Tabella dei Diritti di Copia) |