Cos’è | È un provvedimento emesso dal Tribunale per riabilitare il debitore che ha subito un protesto (atto con cui un pubblico ufficiale constata e dichiara che non è avvenuto il pagamento di un titolo di credito) e che ha pagato la somma indicata nel titolo che è stato protestato, a condizione che lo stesso debitore non abbia subito altri protesti nell’ultimo anno (quindi la domanda di riabilitazione può essere richiesta solo un anno e un mese dopo la data dell’ultimo protesto) |
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Normativa di riferimento | Legge 7 marzo 1996, n. 108, art. 17 come modificato dall’art. 3 L. n° 235 e come modificato dall'art. 13 D.Lgs. 150/2011 |
Chi può richiederlo | L’interessato o un suo delegato, munito di delega con firma autenticata dal notaio o da pubblico ufficiale. |
Come si richiede e documenti necessari |
Deve essere presentata la domanda in carta semplice indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell’interessato. Alla domanda, da depositare in cancelleria, devono essere allegati:
In mancanza dell’originale del titolo è necessario sporgere denuncia di smarrimento presso Carabinieri o Polizia, riportando nella stessa più dati possibili tesi a identificare il titolo e, se possibile, fotocopia del titolo rilasciata dalla banca. Inoltre, l’interessato, può tentare di recuperarne copia presso il notaio che ha levato il protesto. È possibile presentare una domanda unica per cancellare più titoli di credito protestati alla stessa persona. La riabilitazione viene accordata con decreto del Presidente del Tribunale; l’interessato ne viene a conoscenza per mezzo di comunicazione da parte della cancelleria, dove potrà recarsi per avere la copia conforme del provvedimento del Presidente da presentare alla Camera di Commercio, la quale si occuperà della pubblicazione di esso sull’apposito bollettino. L’interessato, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione (10 giorni ante 6/10/2011 ex D.Lgs. 150/2011), viene invitato dalla C.C.I.A.A. a produrre una dichiarazione sostitutiva del certificato di non interposta opposizione (in luogo del certificato di non interposta opposizione). La Camera di Commercio provvede poi alla verifica della dichiarazione sostitutiva presso la Corte d’Appello. A questo punto la pratica è conclusa e il protesto si può considerare come mai avvenuto. Contro il provvedimento di diniego di riabilitazione o contro il decreto di riabilitazione, l’interessato o chi ne abbia interesse può presentare opposizione alla Corte d’Appello, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione (60 giorni se risiede all’estero). Il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato sul registro informatico dei protesti. |
Dove si richiede |
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