Cos’è |
Il pubblico registro dei falliti non esiste più. Il Tribunale non applica più la procedura di riabilitazione in quanto l’istituto è stato abolito: le incapacità personali del fallito sono, infatti, collegate allo stato di fallito e vengono meno con la chiusura del fallimento. La persona che ne abbia interesse può comunque chiedere al Tribunale fallimentare la riabilitazione e la cancellazione dal Casellario Giudiziale. |
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Normativa di riferimento | D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5; D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 e successive modificazioni |
Chi può richiederlo | Chiunque sia interessato |
Come si richiede e documenti necessari | L’interessato può presentare al Tribunale competente la domanda di riabilitazione in carta semplice sottoscritta. |
Dove si richiede |
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