Rettificazioni in materia di attribuzioni di sesso

Cos’è

È il riconoscimento, tramite sentenza del Tribunale, di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modifiche dei caratteri sessuali di un individuo.

La sentenza provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso.

Normativa di riferimento Art. 1 e segg. Legge 14/4/1982 n. 164; art. 31 D. Lgs. 150/2011
Chi può richiederlo Chi vuole ottenere l’attribuzione di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modifiche dei propri caratteri sessuali.
Come si richiede e documenti necessari

L’interessato deve proporre domanda nelle forme del processo ordinario di cognizione con citazione davanti al Tribunale del luogo in cui risiede, allegando la certificazione medica a sostegno della domanda di rettifica. Il ricorso va notificato al coniuge e ai figli.

In seguito, il Tribunale, in composizione collegiale, ordina all'ufficiale di stato civile del Comune in cui fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.

Dove si richiede Tribunale del luogo di residenza dell’interessato
Costi
  • Contributo Unificato di € 85,00
  • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
  • Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)