Cos’è | È la richiesta di restituzione di beni sequestrati in un procedimento penale e custoditi presso l’Ufficio Giudiziario o presso terzi. |
---|---|
Chi può richiederlo |
Soltanto la persona indicata nel provvedimento del giudice quale avente diritto, attraverso il proprio legale di fiducia ovvero anche personalmente mediante deposito di istanza in via esclusivamente telematica all’indirizzo PEC [email protected] L’istanza di restituzione deve indicare:
|
Come si richiede e documenti necessari |
La restituzione avviene esclusivamente per il tramite della P.G. operante. Per la restituzione di beni custoditi presso l’ufficio corpi di reato, il richiedente dovrà presentare alla P.G. operante:
La P.G. operante potrà consegnare l’arma (o le armi) a persona diversa dall’avente diritto -qualora questi non sia in possesso della licenza di valido porto d’armi, ovvero essa sia scaduta, purché la persona designata sia a sua volta munita di valido porto d’armi e documento d’identità (solo nell’ipotesi di armi per uso caccia, sportivo o scenico). Nel caso in cui l’avente diritto alla restituzione non abbia la possibilità di farsi accompagnare da altra persona con le modalità sopra descritte, ovvero trattasi di armi non da caccia o sportive (quindi armi comuni da sparo per uso difesa personale quali le pistole o i revolver), questi dovrà munirsi di apposito nulla osta al trasporto che viene rilasciato dall’Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale - Sezione Armi e Esplosivi - presso la Questura, previa esibizione del provvedimento del Giudice di dissequestro e restituzione. Per la restituzione di beni custoditi presso terzi, l’avente diritto dovrà recarsi presso il custode per il ritiro del bene munito della copia notificata del provvedimento del Giudice che dispone il dissequestro e la restituzione e di valido documento d’identità |
Costi |
Esente da costi, per i beni custoditi presso il Tribunale Relativamente ai beni in custodia presso terzi, la restituzione è concessa previo pagamento delle spese di custodia e di conservazione, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, revoca del sequestro a seguito di riesame oppure che l’avente diritto sia persona diversa dall’indagato o imputato. Le spese sono in ogni caso a carico dell’avente diritto per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione. Le relative tariffe sono stabilite dal D.M. 2 settembre 2006, n. 265 (richiamato dall’art. 59 T.U. n.115/2002). In caso di dissequestro e restituzione, le spese di custodia saranno dovute in ogni caso dall’avente diritto alla restituzione (quindi anche non sia intervenuta sentenza di condanna) per il periodo successivo al trentesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento di restituzione. |