Cos’è |
Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non viene registrato presso il Tribunale civile competente per territorio (sede dell’editore). E’ necessario nominare un direttore responsabile, che deve essere giornalista iscritto all’Albo dei giornalisti (elenco professionisti o pubblicisti). Per le stampe a carattere tecnico, professionale o scientifico (escluse quelle sportive e cinematografiche) può assumere la qualifica di direttore responsabile la persona che, pur non essendo giornalista, si iscriva all’elenco speciale. Il direttore responsabile non deve essere investito di mandato parlamentare; altrimenti occorre la nomina di un vice direttore. Devono essere iscritte nell'apposito registro tenuto dai Tribunali civili anche le testate telematiche che hanno le stesse caratteristiche di quelle scritte o radiotelevisive e, quindi, che hanno una periodicità regolare, un logo identificativo e che diffondono presso il pubblico informazioni legate all'attualità. Sono considerate stampe tutte le riproduzioni realizzate su supporto cartaceo o informatico, destinate alla pubblicazione, alla diffusione di informazioni con ogni mezzo (anche elettronico), o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con l'esclusione dei prodotti discografici e cinematografici. L’iscrizione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni. |
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Normativa di riferimento | Legge 8 febbraio 1948, n. 47, Legge 5 agosto 1981, n. 416 modificata dalla Legge 7 marzo 2001, n. 62 |
Chi può richiederlo | Il proprietario o il legale rappresentante, se è una persona giuridica |
Come si richiede e documenti necessari |
La richiesta di registrazione al Registro Stampa deve essere indirizzata al Presidente del Tribunale e sottoscritta dal proprietario, dall’editore e dal direttore responsabile (le tre cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona) di qualsiasi pubblicazione periodica a stampa, telematico e i tele e radio giornali. La firma può essere autenticata dall’impiegato del Comune, dal cancelliere o semplicemente allegando una fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori. Se la domanda è consegnata da persona delegata, le firme devono già essere autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro dipendente incaricato dal Sindaco. Dalla domanda devono risultare: - nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza e codice fiscale del Proprietario, dell’Editore (colui che pubblica), se diverso da proprietario, del Direttore responsabile e indicazione della tipografia; - titolo e sottotitolo, periodicità, sede, carattere, luogo di pubblicazione; - tecnica di diffusione - se stampa: nome e indirizzo della tipografia - se giornale radio: nome, frequenza e indirizzo della stazione emittente - se telegiornale: canale, nome dell’emittente, studi da cui si trasmette - se periodico telematico: nome e indirizzo del service provider, estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e indirizzo web della pubblicazione telematica, allegando fotocopia del contratto e del decreto ministeriale). Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
Se il proprietario e/o l’editore sono persone giuridiche (società o associazioni) è necessario allegare alla domanda anche:
Inoltre:
Il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità dei documenti, ordina l’iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria. Successivamente è possibile ottenere il certificato di iscrizione di un periodico, depositando in cancelleria la domanda (in bollo) redatta dal proprietario o dal direttore responsabile, in cui sono indicati gli estremi della testata (numero e anno di registrazione). |
Costi |
Sono previste esenzioni per le onlus |
Modulistica |