Registro periodici

Cos’è

Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non viene registrato presso il Tribunale civile competente per territorio (sede dell’editore).

E’ necessario nominare un direttore responsabile, che deve essere giornalista iscritto all’Albo dei giornalisti (elenco professionisti o pubblicisti). Per le stampe a carattere tecnico, professionale o scientifico (escluse quelle sportive e cinematografiche) può assumere la qualifica di direttore responsabile la persona che, pur non essendo giornalista, si iscriva all’elenco speciale. Il direttore responsabile non deve essere investito di mandato parlamentare; altrimenti occorre la nomina di un vice direttore.

Devono essere iscritte nell'apposito registro tenuto dai Tribunali civili anche le testate telematiche che hanno le stesse caratteristiche di quelle scritte o radiotelevisive e, quindi, che hanno una periodicità regolare, un logo identificativo e che diffondono presso il pubblico informazioni legate all'attualità. Sono considerate stampe tutte le riproduzioni realizzate su supporto cartaceo o informatico, destinate alla pubblicazione, alla diffusione di informazioni con ogni mezzo (anche elettronico), o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con l'esclusione dei prodotti discografici e cinematografici.

L’iscrizione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni.

Normativa di riferimento Legge 8 febbraio 1948, n. 47, Legge 5 agosto 1981, n. 416 modificata dalla Legge 7 marzo 2001, n. 62
Chi può richiederlo Il proprietario o il legale rappresentante, se è una persona giuridica
Come si richiede e documenti necessari

La richiesta di registrazione al Registro Stampa deve essere indirizzata al Presidente del Tribunale e sottoscritta dal proprietario, dall’editore e dal direttore responsabile (le tre cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona) di qualsiasi pubblicazione periodica a stampa, telematico e i tele e radio giornali.

La firma può essere autenticata dall’impiegato del Comune, dal cancelliere o semplicemente allegando una fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori. Se la domanda è consegnata da persona delegata, le firme devono già essere autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro dipendente incaricato dal Sindaco.

Dalla domanda devono risultare:

-       nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza e codice fiscale del Proprietario, dell’Editore (colui che pubblica), se diverso da proprietario, del Direttore responsabile e indicazione della tipografia;

-       titolo e sottotitolo, periodicità, sede, carattere, luogo di pubblicazione;

-       tecnica di diffusione

-       se stampa: nome e indirizzo della tipografia

-       se giornale radio: nome, frequenza e indirizzo della stazione emittente

-       se telegiornale: canale, nome dell’emittente, studi da cui si trasmette

-       se periodico telematico: nome e indirizzo del service provider, estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e indirizzo web della pubblicazione telematica, allegando fotocopia del contratto e del decreto ministeriale).

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

  • la nota di iscrizione a ruolo;
  • l’autocertificazione in carta semplice di cittadinanza italiana (o comunitaria) e di  godimento dei diritti civili del proprietario, dell’editore e del direttore responsabile;
  • l’autocertificazione di iscrizione all’Albo dei Giornalisti (con specifica della data di  iscrizione, dell’elenco (pubblicisti, professionisti o speciale, allegando fotocopia completa della tessera di iscrizione all’Albo) e di inesistenza di mandato parlamentare, solo per il direttore responsabile;
  • la fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale di proprietario, editore e direttore;
  • l’attestazione di versamento della tassa sulle concessioni governative.

Se il proprietario e/o l’editore sono persone giuridiche (società o associazioni) è necessario allegare alla domanda anche:

  • la copia autentica (in bollo) dello statuto o del verbale della seduta del consiglio di amministrazione che ha deciso la pubblicazione del periodico, laddove il proprietario sia una persona giuridica;
  • i documenti che provino la qualità di legale rappresentante della persona giuridica, ovvero visura della Camera di Commercio (per le imprese iscritte alla CCIAA) o la copia autentica dello statuto e verbali di assemblea riguardanti il conferimento degli incarichi (per le associazioni).

Inoltre:

  • se il proprietario è diverso dall’editore, occorre allegare il contratto tra le parti registrato presso l’Agenzia delle Entrate, autenticato e bollato;
  • se il proprietario è un Comune, occorre allegare copia della delibera comunale autenticata e bollata;
  • se il proprietario è una onlus, occorre allegare la documentazione comprovante la qualità di onlus.

Il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità dei documenti, ordina l’iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

Successivamente è possibile ottenere il certificato di iscrizione di un periodico, depositando in cancelleria la domanda (in bollo) redatta dal proprietario o dal direttore responsabile, in cui sono indicati gli estremi della testata (numero e anno di registrazione).

Costi
  • Tassa di concessione governativa di € 168,00 da versare all’ufficio postale sul c/c postale n.8003 intestato a “Ufficio di registro tasse e concessioni governative – Roma” mediante bollettino postale
  • Due marche da bollo di € 16,00 (una per la parte ‘domanda’ del modulo e uno per la parte ‘dichiarazione’ dello stesso per la domanda)
  • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica
  • Marca da bollo di € 10,62 per il ritiro della copia del decreto d’iscrizione
  • Marche da bollo da € 16,00 e € 10,62 per ogni autentica che si esegue in cancelleria
  • Marche da bollo da € 16,00 e €3,68 per la richiesta del certificato d’iscrizione

Sono previste esenzioni per le onlus

Modulistica

Modulo 12

Modulo 13

Modulo 14