Provvedimenti ordinari relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio

Cos’è

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori concordemente stabiliscono la residenza abituale del minore.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al Giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Nel caso in cui venga a cessare la convivenza tra i genitori o questa non sia mai iniziata il Giudice, su richiesta del genitore interessato, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.

Entrambi i genitori, anche se non uniti in matrimonio, hanno infatti l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze. Nel caso in cui venga a cessare la convivenza del figlio minore con entrambi i genitori il Giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico a titolo di contributo per il mantenimento del minore a favore del genitore con il quale il figlio prevalentemente vive, al fine di realizzare il principio di proporzionalità.

Normativa di riferimento Art. 316 c.c., art. 337 bis c.c. art 337 ter c.c.
Chi può richiederlo Un genitore nei confronti dell'altro. Per questo servizio è necessaria l’assistenza di un legale.
Come si richiede e documenti necessari

Deve essere presentato ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza del minore, che decide in composizione collegiale con decreto emesso in Camera di consiglio.

Al ricorso devono essere allegati:

  • lo stato di famiglia;
  • il certificato di residenza del richiedente.
Dove si richiede Tribunale del luogo di residenza del minore