Cos’è |
Fino alla sentenza di I° grado i permessi di colloquio con imputati in stato di custodia cautelare vengono concessi ai parenti del detenuto dal Giudice che procede, in particolare:
Dopo la sentenza di I° grado i permessi di colloquio sono concessi dal Direttore dell’istituto penitenziario presso il quale si trova ristretto il detenuto. I parenti e affini fino al secondo grado e/o persone conviventi (stato di convivenza documentato o autocertificato) possono ottenere, salvo specifiche esigenze cautelari valutate dall’A.G., permessi permanenti; tutti gli altri devono richiedere al Giudice singoli permessi di colloquio motivando la richiesta di volta in volta. |
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Normativa di riferimento | Art. 18 dell'ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n.354); Art. 37 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230). |
Chi può richiederlo | Chiunque ne abbia interesse |
Come si richiede e documenti necessari |
Deve essere depositata apposita richiesta, in carta libera, presso:
La cancelleria del Giudice adibito, nella fase dibattimentale (nel corso del giudizio ordinario, giudizio immediato, giudizio per direttissima, giudizio a seguito di citazione diretta). Deve essere presentato il proprio documento d’identità e eventualmente nella domanda devono essere specificato l’eventuale grado di parentela con il detenuto. |
Dove si richiede |
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Costi | Esente da Contributo Unificato |
Modulistica | Modulo 5 |