Patrocinio a spese dello Stato nel processo Penale

Cos’è

La legge assicura, in presenza di determinati presupposti, il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente (indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato o danneggiato, che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda).

L'ammissione può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivate e incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, riesame o per quelli di competenza del tribunale di Sorveglianza (in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio). Nel caso di procedimento dinanzi al Tribunale del riesame

Per effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato alcune spese sono gratuite (ad esempio le copie degli atti processuali), altre sono anticipate dall’erario.

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte d’Appello nel quale ha sede il Magistrato competente a conoscere del merito o il Magistrato davanti al quale pende il processo. Se si procede avanti la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, o la Corte dei Conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte d’Appello del luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore di sua scelta iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato optando anche fra i professionisti fuori dal distretto, ma il costo delle trasferte non sarà sostenuto dal Patrocinio a Spese dello Stato.

Normativa di riferimento D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 74-145 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)
Chi può richiederlo

I cittadini italiani, i cittadini comunitari, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato che ricoprano la veste di indagato, imputato, condannato, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda, offeso dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile.

Il richiedente deve essere nelle seguenti posizioni:

  • reddito - nel momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere titolare di un reddito imponibile non superiore a € 12.838,01 (il limite di reddito varia ogni due anni). Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che sono esenti da IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva. Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia, salvo non siano oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente (ad es. se la famiglia è composta da 2 persone, il reddito totale non deve superare € 12.838,01 + € 1.032,91);
  • posizione processuale - chi è indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria

    (ex art. 75 del D.P.R. 30/5/2002 n. 115, come modificato dal D. Lgs. 7/3/2019 n. 24, la disciplina del Patrocinio trova applicazione anche alle procedure di consegna tra Stati dell’Unione Europea in esecuzione di un mandato di arresto europeo);

  • esclusioni -  imputato o condannato per reati di evasione fiscale, ma solo quando si è indagati o imputati per il medesimo reato, e chi è difeso da più di un avvocato; negli altri giudizi, chi sostiene ragioni manifestamente infondate e chi è parte in una causa per cessione di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia in pagamento di crediti preesistenti;  i  condannati  con  sentenza  definitiva  per  i  reati  di  associazione  mafiosa,  e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti. 

    Si ritiene, altresì, superiore ai limiti previsti il reddito di chi ha già riportato condanne definitive per i reati indicati nell’art. 76, comma 4 bis, D.P.R. 30/5/2002 n. 115. L’interessato può, però, fornire prova contraria, come sancito dalla Corte Costituzionale con sent. n. 139 del 2010.

Indipendentemente dai limiti reddituali, possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato:

- la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572 [maltrattamenti contro familiari e conviventi], 583-bis [pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili], 609-bis [violenza sessuale], 609-quater [atti sessuali con minorenne], 609-octies [violenza sessuale di gruppo] e 612-bis [atti persecutori (c.d. stalking)], nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 [riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù], 600-bis [prostituzione minorile], 600-ter [pornografia minorile], 600-quinquies [iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile], 601 [tratta di persone], 602 [acquisto e alienazione di schiavi], 609-quinquies [corruzione di minorenne] e 609-undecies [adescamento di minorenni] del codice penale;

- ai sensi e per gli effetti della L. 11/01/2018 n.4 (in vigore dal 16/02/2018), i figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza”; con la precisazione che tale deroga vale non solo per il procedimento penale, ma anche per tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

Come si richiede e documenti necessari

Deve essere presentata apposita istanza presso l’Ufficio del Magistrato davanti al quale pende il processo, e quindi:

  • alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
  • alla cancelleria del Giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;
  • alla cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti al Tribunale del Riesame e davanti alla Corte di Cassazione;
  • al direttore del carcere, se l’interessato è detenuto o all’ufficiale di polizia giudiziaria, quando l’interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura.

 

La domanda deve contenere:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
  • l’indicazione del processo cui si riferisce;
  • le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi;
  • l’autodichiarazione di essere nelle condizioni di reddito richieste dalla legge, indicando anche il reddito totale (i cittadini di stati extra-UE devono indicare quali redditi possiedono all’estero);
  • l’impegno a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda che possono portare a decadere dal beneficio o che siano comunque rilevanti.

 

Inoltre, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono allegare una certificazione del consolato del Paese d’origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato, salvo il ricorso all’autocertificazione qualora si provi l’impossibilità di documentarlo.

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare (in caso di impossibilità, quest’ultima può essere sostituita da autocertificazione). Successivamente alla presentazione della domanda, il Giudice può chiedere di provare la verità delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione.

La domanda deve essere firmata dall’interessato e la firma deve essere autenticata dall’avvocato o dal funzionario dell’ufficio che la riceve.

La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile.

La domanda può essere presentata dall’interessato o dal suo difensore, anche tramite raccomandata postale, prima dell’inizio del giudizio o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono dalla domanda. La domanda può essere presentata anche durante l’udienza.

 

Se la domanda non viene accolta, l’interessato può presentare ricorso al presidente del Tribunale o della Corte d’Appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all’Ufficio delle Entrate. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all’interessato e all’Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.

Dove si richiede Ufficio spese di giustizia/Patrocinio e Spese dello Stato
Costi

Esente

NB.: tutte le spese vengono pagate dallo Stato, saranno prenotate a debito, e non si deve pagare l’avvocato o il consulente tecnico. L’avvocato e i consulenti che chiedono l’anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare.

Modulistica

Modulo 1