Patrocinio a spese dello Stato nel processo Civile

Cos’è

Per i procedimenti civili in cui è necessaria l'assistenza di un difensore, chi si trova in condizioni economiche precarie (purché le sue ragioni non risultino manifestamente infondate) e ha i requisiti necessari, può chiedere di essere assistito e difeso da un avvocato a spese dello Stato.

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte d’ Appello nel quale ha sede il Magistrato competente a conoscere del merito o il Magistrato davanti al quale pende il processo. Se si procede avanti la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, o la Corte dei Conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'Ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore di sua scelta iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato optando anche fra i professionisti fuori dal distretto, ma il costo delle trasferte non sarà sostenuto dal Patrocinio a Spese dello Stato

Normativa di riferimento D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 74-145 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
Chi può richiederlo

Tutti i cittadini italiani, stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, apolidi, e gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica, che presentino le seguenti condizioni:

  • reddito: nel momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere titolare di un reddito imponibile non superiore a € 10.628,16 (il limite di reddito varia ogni due anni). Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che sono esenti da IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva.

Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia (salvo non si tratti di cause che hanno per oggetto diritti della personalità o se, nello stesso processo, gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi).

 

  • posizione processuale: chi è parte nel processo, o intende adire il giudice, e non sia già stato condannato nel precedente grado del giudizio (nel quale era stata ammesso al patrocinio), salvo l’azione di risarcimento del danno nel processo penale;

 

  • esclusioni: imputato o condannato per reati di evasione fiscale, ma solo quando si è indagati o imputati per il medesimo reato, e chi è difeso da più di un avvocato; negli altri giudizi, chi sostiene ragioni manifestamente infondate e chi è parte in una causa per cessione di crediti e ragioni altrui, quando la cessione non sia in pagamento di crediti preesistenti.
Come si richiede e documenti necessari

Deve essere presentata apposita istanza presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

  • luogo dove ha sede il Magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • luogo dove ha sede il Magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • luogo dove ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

La domanda deve contenere:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
  • l’indicazione del processo cui si riferisce;
  • le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi;
  • l’autodichiarazione di essere nelle condizioni di reddito richieste dalla legge, indicando anche il reddito totale (i cittadini di stati extra-UE devono indicare quali redditi possiedono all’estero);
  • l’impegno a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda che possono portare a decadere dal beneficio o che siano comunque rilevanti.

Inoltre, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea devono allegare una certificazione del consolato del Paese d’origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato, salvo il ricorso all’autocertificazione qualora si provi l’impossibilità di documentarlo.

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare (in caso di impossibilità, quest’ultima può essere sostituita da autocertificazione). Successivamente alla presentazione della domanda, il giudice o il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, possono chiedere di provare la verità delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione.

La domanda deve essere firmata dall’interessato e la firma deve essere autenticata dall’avvocato o dal funzionario dell’ufficio che la riceve.

La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile.

Nei giudizi extra-penali: si devono anche descrivere i fatti e i motivi della causa che servono a valutarne la fondatezza, nonché le prove che si vogliono chiedere.

La domanda può essere presentata dall’interessato o dal suo difensore, anche tramite raccomandata postale, prima dell’inizio del giudizio o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono dalla domanda.

Se la domanda non viene accolta, l’interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto

Costi

Esente

NB.: tutte le spese vengono pagate dallo Stato, saranno prenotate a debito, e non si deve pagare l’avvocato o il consulente tecnico. L’avvocato e i consulenti che chiedono l’anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare