Opposizione al decreto penale di condanna

Cos’è

Un procedimento penale può essere definito con decreto penale di condanna quando per i reati in contestazione è possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva. Quando è necessario convertire la pena detentiva in quella pecuniaria si applica l’art. 53 L. 689/81 in relazione all’art. 135 c.p. recentemente modificato: il computo ha luogo calcolando € 250,00 di pena pecuniaria per ogni giorno di detenzione.

Il decreto penale viene emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero.

Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto l’imputato può proporre opposizione al decreto penale con dichiarazione da depositare nella cancelleria del G.I.P. che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo ove l’interessato si trova.

Nel promuovere opposizione a norma degli artt. 461 e 557 c.p.p. l’imputato può richiedere al Giudice:

  • il giudizio immediato - il Giudice emette decreto a norma degli art. 456 c.p.p. fissando il successivo giudizio ordinario dinanzi al Tribunale territorialmente competente;
  • il giudizio abbreviato - il Giudice fissa con decreto l’udienza davanti a sé, dandone avviso alle parti;
  • l’applicazione della pena su richiesta, rito speciale che prevede l’accordo tra accusa e difesa sulla quantificazione della pena da irrorare- il Giudice fissa con decreto l’udienza davanti a sé dandone avviso alle parti.

Qualora il Pubblico Ministero non presti il proprio consenso, ovvero l’imputato non abbia formulato nell’atto di opposizione alcuna richiesta, il Giudice emette decreto di giudizio immediato come indicato al punto 1.

Il Giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale all’opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere uno dei provvedimenti di cui sopra.

Prima di decidere di presentare opposizione al decreto penale è bene sapere che nel giudizio conseguente all’opposizione:

  • l’imputato non potrà mai più richiedere riti alternativi, né presentare domanda di oblazione;
  • il Giudice in sede di giudizio potrà applicare una misura anche diversa e più grave rispetto a quella fissata nel decreto penale e revocare eventuali benefici già concessi.
Normativa di riferimento Artt. 461 e 557 c.p.p.
Chi può richiederlo L’imputato, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato
Come si richiede e documenti necessari

Bisogna presentare la dichiarazione di opposizione in cancelleria, indicando nell’istanza, a pena di inammissibilità, le seguenti informazioni:

  • gli estremi del decreto di condanna;
  • la data del decreto di condanna;
  • il giudice che ha emesso il decreto.

Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l’opponente può riservarsi di nominare un difensore di fiducia o rimettersi a quello d’ufficio.

Dove si richiede Cancelleria G.I.P. ufficio decreti penali
Costi
  • Esente da Contributo Unificato
  • Marca da bollo di € 3,68 in caso di richiesta del certificato di deposito
Modulistica Modulo 3