Modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

Cos’è È la richiesta di modificare le condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio, ad esempio in caso d’intervenute modificazioni nella posizione economica o personale delle parti. Presuppone il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o divorzio o l’immodificabilità del decreto di omologa della separazione consensuale.
Normativa di riferimento Art. 710 c.p.c.; art. 9 L. 898/1970 e successive modificazioni
Chi può richiederlo I coniugi congiuntamente o singolarmente, ma in ogni caso con l’assistenza di un legale.
Come si richiede e documenti necessari

Deve essere presentato il ricorso, debitamente motivato, presso il Tribunale del luogo di residenza del soggetto a favore del quale va eseguita l'obbligazione, oppure del luogo in cui è residente il convenuto o ancora del luogo in cui è sorto il debito di mantenimento. Quest’ultimo si identifica nel luogo in cui è stata pronunciata la separazione giudiziale o omologata la separazione consensuale. La competenza spetta al Tribunale del luogo di residenza del figlio minore in tutti i procedimenti in cui si chieda – anche – la modifica delle condizioni relative all’affidamento della prole. Unitamente al ricorso devono essere presentati:

  • la copia autentica dell’omologa di separazione consensuale o della sentenza di separazione giudiziale o della sentenza giudiziale o consensuale del divorzio;
  • lo stato di famiglia e il certificato di residenza di entrambi i coniugi.

Se la modifica delle condizioni viene chiesta da uno solo dei coniugi, il Tribunale fissa udienza di comparizione delle parti concedendo al ricorrente un termine per notificare il ricorso alla controparte.

A seguito dell’istruttoria il Tribunale deciderà in camera di consiglio ed emetterà, se riterrà fondate le richieste, il decreto di modifica.

Dove si richiede Davanti al Tribunale del luogo di residenza del soggetto a favore del quale va eseguita l'obbligazione di mantenimento, oppure del luogo in cui è residente il convenuto o ancora del luogo in cui è sorto il debito di mantenimento Quest’ultimo si si identifica nel luogo in cui è stata pronunciata la separazione giudiziale o omologata la separazione consensuale. La competenza spetta al Tribunale del luogo di residenza del figlio minore in tutti i procedimenti in cui si chieda – anche – la modifica delle condizioni relative all’affidamento della prole.
Costi
  • Contributo Unificato di € 85,00
  • Spese per l’assistenza legale
  • Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali e INVIM