Cos’è | È l’atto attraverso il quale viene richiesto alla Pubblica Autorità di aprire una procedura fallimentare nei confronti di un determinato imprenditore, sussistendone i requisiti soggettivi (imprenditore commerciale non piccolo ai sensi degli articoli 1 L.F. e 2195 c.c.) e oggettivi (impresa in stato di insolvenza ex art. 2221 c.c. e art. 5 L.F.). |
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Normativa di riferimento | R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) e D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 integrati dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 e successive modificazioni. |
Chi può richiederlo | Il debitore stesso (il legale rappresentante dell’impresa), i creditori, il Pubblico Ministero (solo se l’insolvenza di un imprenditore risulti nel corso di un procedimento penale o sia segnalato da un giudice in un processo civile) o l'erede nel caso di imprenditore defunto (purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio). |
Come si richiede e documenti necessari |
Si presenta l'istanza presso il Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, ovvero la sede in cui si trova il centro di direzione e amministrazione della stessa. Se la sede principale è all'estero, il fallimento può essere dichiarato anche in Italia. In questo caso l’istanza di fallimento si propone al Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede secondaria più importante. Nel caso in cui sia l’imprenditore medesimo a chiedere il proprio fallimento, può presentarsi personalmente in cancelleria e il funzionario provvederà ad autenticarne la firma del ricorso o può avvalersi dell'assistenza di un difensore che provvederà ad autenticare la firma del ricorso e al deposito in cancelleria. Devono essere allegati all'istanza:
Se il ricorso è presentato da un creditore, questi dovrà depositare unitamente all'istanza:
Il creditore istante non ha alcun titolo di preferenza rispetto agli altri per il solo fatto di aver presentato la richiesta di fallimento, e anche lui dovrà presentare istanza di ammissione al passivo. Il giudice fissa l’udienza disponendo la convocazione del convenuto fallendo; in caso di fallimento in proprio, la convocazione di quest'ultimo avverrà solo se richiesto nel ricorso. |
Costi |
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