Cos’è | È la richiesta di essere ammessi a una procedura di concordato preventivo, che consiste nell’accordo tra l’imprenditore e la maggioranza dei creditori, finalizzato a risolvere la crisi aziendale e a evitare il fallimento e le sue conseguenze di ordine personale e patrimoniale mediante una soddisfazione, anche parziale, delle ragioni creditorie. |
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Normativa di riferimento | Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni), artt. 160 e segg. |
Chi può richiederlo | L’imprenditore commerciale non piccolo (ex art. 1 L.F.) che si trova in stato di crisi, ovvero non ancora pervenuto nella più grave situazione di insolvenza. |
Come si richiede e documenti necessari |
Deve essere presentata l’istanza sottoscritta dall’imprenditore e diretta al Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale (centro di direzione e amministrazione) dell’impresa. Il trasferimento della stessa intervenuto nell’anno antecedente al deposito del ricorso non è rilevante ai fini dell’individuazione della competenza. Il debitore deve presentare con il ricorso l’originale e una copia dei seguenti documenti:
Gli atti vengono assegnati dal Presidente del collegio al Giudice designato, il quale fissa la data dell’udienza che la cancelleria comunica sia all’istante che al Pubblico Ministero. Il Giudice provvede inoltre, in sede di ammissione della procedura, alla nomina di un commissario giudiziario che dovrà redigere la relazione circa la fattibilità del piano concordatario. All’udienza fissata per l’adunanza dei creditori (o nelle udienze successive) nel caso in cui sia raggiunta la maggioranza dei voti ammessi, la proposta viene omologata |
Costi |
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