Iscrizione a ruolo

Cos’è

Nel processo civile, l’atto introduttivo del processo di cognizione è la citazione, vale a dire l’invito a comparire che l’attore deve notificare al convenuto per mezzo dell’Ufficiale Giudiziario, unitamente alla sommaria esposizione della domanda. Con tale atto, tuttavia, il giudice non è ancora investito della causa e non conosce nulla della lite.

Per l’iscrizione a ruolo occorre che la parte che si costituisce in giudizio per prima depositi nella cancelleria, unitamente al proprio fascicolo, la nota di iscrizione a ruolo, cioè un’istanza, rivolta al cancelliere, di iscrivere la causa nel ruolo generale.

Il ruolo generale è il registro di tutti i processi pendenti davanti a quel determinato giudice. Al momento dell’iscrizione viene assegnato un numero di ruolo univoco che contraddistinguerà il procedimento sino alla fine dello stesso.

Normativa di riferimento Art. 168 c.p.c.; D.P.R. n. 123 del 2001; Circolare del 2 agosto 2000
Chi può richiederlo La parte che propone l’azione o il suo avvocato. Può essere anche richiesta d’ufficio
Come si richiede e documenti necessari

Devono essere depositati in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e il fascicolo di parte.

La nota di iscrizione a ruolo deve contenere l'indicazione:

  • delle parti, loro generalità e codice fiscale;
  • del procuratore che si costituisce e relativo codice fiscale;
  • dell'oggetto della domanda;
  • della data di notificazione della citazione;
  • della data fissata per la prima udienza di comparizione delle parti.

Sulla nota di iscrizione a ruolo le parti dovranno apporre la ricevuta di versamento del contributo unificato comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo.

Con l’atto di costituzione in giudizio le parti (attore e convenuto) si presentano formalmente all’ufficio giudiziario, depositando il proprio fascicolo. Il fascicolo dell’attore deve contenere: l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Il fascicolo del convenuto, divenuto parte del processo con la notifica della citazione, deve contenere: la copia della citazione, i documenti da esibire e la comparsa di risposta.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 13 febbraio 2001 prevede che la nota di iscrizione a ruolo possa essere trasmessa per via telematica come documento informatico, sottoscritto con firma digitale del difensore.

Costi

Contributo Unificato di importo variabile a secondo della materia e del valore del procedimento (vd. Tabella Contributo Unificato)

Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica