Cos’è |
Gli eredi e i creditori possono chiedere al Tribunale la descrizione dei beni, crediti e debiti appartenenti alla persona deceduta. L’inventario rappresenta pertanto la sua situazione patrimoniale con riferimento al momento della morte. L’inventario è obbligatorio nel caso si intenda accettare l’eredità con beneficio di inventario e deve essere compiuto nei tre mesi dall’apertura della successione (corrispondente alla data della morte) se l’accettante è in possesso dei beni ereditari (altrimenti l’accettante decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto). Per chi non è in possesso dei beni appartenenti al defunto l’accettazione con beneficio di inventario può essere fatta nel termine di dieci anni dalla morte. In questo caso l’inventario deve essere compiuto entro tre mesi dalla data dell’accettazione. In ogni caso se è impossibile concludere l’inventario entro il termine dei tre mesi può essere concessa una proroga. La richiesta motivata deve essere depositata prima della scadenza del termine. |
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Normativa di riferimento | Artt. 769 e segg. c.p.c. |
Chi può richiederlo | Le persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli, ossia i creditori, gli eredi o l’esecutore testamentario. |
Come si richiede e documenti necessari |
Deve essere presentata domanda presso la cancelleria del Tribunale nel cui territorio si è aperta la successione (è avvenuto il decesso). L’istanza deve contenere l’autocertificazione circa l’esistenza di chiamati alla successione che può supplire la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve essere corredata:
Il Tribunale in composizione monocratica provvederà emettendo un decreto per autorizzare all’inventario, che di regola è eseguito da un notaio scelto dal Tribunale o dal defunto mediante testamento. Nel caso in cui non sia stato già designato nel testamento del defunto, è il Tribunale a nominare un Pubblico Ufficiale che svolga le operazioni di inventario, che può essere un cancelliere o un notaio. Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte. Una volta effettuato l’inventario, l’atto è depositato in cancelleria e trasmesso all’Ufficio del Registro per la registrazione (per cui è necessario effettuare il versamento dell’Imposta di Registro). |
Dove si richiede | Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione |
Costi |
A seguito dell’inventario, il Giudice quantifica la parcella del Pubblico Ufficiale che è a carico delle parti. |