Cos’è |
La minorenne che vuole interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni, deve avere l’assenso dei genitori o di chi esercita la tutela. Tuttavia, può essere autorizzata dal Giudice Tutelare a decidere autonomamente l’interruzione della gravidanza se:
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Normativa di riferimento | Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 12 |
Chi può richiederlo | La donna minore di età (inferiore di anni 18) |
Come si richiede e documenti necessari |
E’ competente il Giudice Tutelare del Tribunale del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia. Il Giudice Tutelare interviene su impulso della struttura sanitaria, del consultorio o del medico di fiducia, che si occupa di redigere la richiesta, a cui deve essere allegata:
Il Giudice dopo aver sentito la donna, autorizza l’interruzione della gravidanza con provvedimento non soggetto a reclamo. |
Dove si richiede | Tribunale del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia, Ufficio del Giudice Tutelare |
Costi | Esente da Contributo Unificato |