Eredità giacente

Cos’è

È una procedura che viene avviata nel caso in cui l’eredità non sia stata accettata per evitare che il patrimonio resti privo di tutela giuridica. A tal fine è prevista la nomina del curatore dell’eredità che ha il compito di curare gli interessi dell’eredità fino al momento dell’accettazione o, in mancanza, fino alla devoluzione allo Stato.

Il curatore è tenuto a procedere all’inventario dell’eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse postali o presso un istituto di credito designato dal Tribunale il danaro che si trova nell’eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della propria amministrazione.

Normativa di riferimento Artt. 528 e segg. c.c.; artt. 781 e segg. c.p.c.
Chi può richiederlo Chi ha un interesse da far valere. Il Tribunale può anche procedere d’ufficio.
Come si richiede e documenti necessari

Deve essere presentato presso il Tribunale del luogo in cui è avvenuto il decesso un ricorso scritto, debitamente compilato e motivato, corredato della necessaria documentazione comprovante quanto dichiarato e allegando:

  • nota di iscrizione a ruolo;
  • certificato di morte del defunto;
  • codice fiscale del defunto;
  • libretto di risparmio al portatore intestato all’eredità giacente (nome e cognome del defunto) di € 520,00.

Il decreto di nomina del curatore, emesso dal Tribunale in composizione monocratica, è iscritto a cura del cancelliere, nel registro delle successioni.

Il curatore deve prestare giuramento di custodire e amministrare fedelmente i beni dell’eredità; successivamente è tenuto a procedere all’inventario dell’eredità.

Entro trenta giorni dall’inventario dovrà procedere alla vendita dei beni mobili; per ciò che riguarda i beni immobili, potrà essere autorizzato alla vendita solo in caso di necessità o evidente utilità.

Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal Tribunale, compreso il pagamento dei debiti ereditati e dei legati.

Se qualcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità. Il curatore cessa dall’incarico al momento dell’accettazione dell’eredità. Il decreto che dichiara la chiusura dell’eredità giacente è soggetto all’imposta di registro.

Dove si richiede Tribunale del luogo in cui è avvenuto il decesso
Costi
  • Contributo Unificato di € 85,00
  • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica
  • Diritti di Copia (per le copie dell’atto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)
  • Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione dell’inventario, da versare presso l’istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23