Cos’è |
E’ la domanda con cui si chiede di ammettere il proprio credito al passivo di un fallimento. La domanda di ammissione al passivo è tempestiva quando viene presentata, con le modalità sotto specificate, entro i 30 giorni prima dell’udienza di verifica dei crediti (esame stato passivo), la cui data viene fissata con la sentenza che ha dichiarato il fallimento. L’esame dello stato passivo serve a individuare i creditori ammessi al concorso, nonché coloro che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito. La domanda può comunque essere presentata anche in data successiva, purché entro un anno dalla data di dichiarazione del fallimento. In tal caso si considera tardiva, è efficace, ma può comportare una limitazione nel diritto a partecipare alla ripartizione dell’attivo fallimentare (ciò che si è ricavato dalla liquidazione dei beni e crediti del soggetto fallito) per la parte eventualmente già distribuita. |
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Normativa di riferimento | R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), artt. 92, 93, 95 e segg.; art. 101 e successive modificazioni e integrazioni. |
Chi può richiederlo | I creditori (anteriori alla data del fallimento personalmente), soli o con l'assistenza di un legale. |
Come si richiede e documenti necessari |
Si trasmette l’istanza via posta elettronica certificata al curatore, allegando i documenti a sostegno della domanda. Il ricorso deve, quindi, contenere:
È consigliabile redigere la domanda in forma cartacea, stamparla e firmarla e scansionarla in formato pdf e inserire i file come allegato al messaggio di posta elettronica certificata che si invia al curatore. I titoli di credito, oltre a essere allegati in copia alla mail, devono essere depositati in cancelleria. Il procedimento di accertamento delle domande tardive, si svolge nelle stesse forme delle tempestive. La presentazione della domanda interrompe il corso della prescrizione per tutta la durata della procedura fallimentare. |
Costi | Esente |