Cos’è |
È l’istituto giuridico che permette ai coniugi già separati di ottenere, su ricorso congiunto, la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto), quando tra di essi non sia stato raggiunto un accordo. Può essere richiesto, di regola, trascorsi 3 anni dalla udienza destinata al tentativo di conciliazione nel procedimento di separazione (consensuale o giudiziale), quando la pronuncia di separazione o il decreto di omologa siano divenuti definitivi. |
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Normativa di riferimento | L. 1 dicembre 1970, n.898; L. 6 Marzo 1987, n. 74 |
Chi può richiederlo | I coniugi, anche solo uno di essi. Per questa pratica è necessario che i coniugi si rivolgano a un avvocato (uno diverso per ciascun coniuge) |
Come si richiede e documenti necessari |
Uno dei coniugi chiede (con ricorso) il divorzio giudiziale al Presidente del Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Devono, inoltre, essere allegati al ricorso e alla nota di iscrizione a ruolo i seguenti certificati, tutti da richiedersi in carta semplice (con validità 6 mesi) specificando che sono ad uso separazione legale:
Solo al fine di garantire una maggiore accuratezza e precisione del ricorso è consigliabile allegare anche:
Il Presidente del Tribunale stabilisce la convocazione di entrambi i coniugi. Può inoltre adottare i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole (ad esempio, relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli, all’assegnazione della casa coniugale, all’eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri). Inoltre, egli nomina un Giudice istruttore davanti al quale si svolgerà una vera e propria causa civile e la raccolta delle prove necessarie in relazione alle domande delle parti, al termine della quale verrà emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio e/o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Questa potrà essere oggetto di riforma da parte della Corte d'Appello. A sua volta, la sentenza d'appello potrà essere ricorribile in Cassazione. I coniugi possono chiedere il divorzio dopo tre anni dalla prima udienza presidenziale di separazione (quando sono autorizzati a vivere separati). |
Dove si richiede | Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. |
Costi |
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