Cos’è |
Quando sono trascorsi due anni dal giorno in cui una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può dichiarare l’assenza dello scomparso. La dichiarazione di assenza, indipendentemente dalla preventiva nomina del curatore dello scomparso, comporta l'apertura del testamento dell'assente, l'immissione degli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell'esercizio temporaneo dei diritti dell'assente e il temporaneo esonero dall'adempimento delle obbligazioni, delle quali la morte dell'assente produrrebbe la liberazione. L'immissione del possesso temporaneo dei beni, non attribuisce la titolarità dei beni dell'assente, ma solo l'amministrazione dei beni stessi, la rappresentanza dell'assente in giudizio e il godimento delle rendite. |
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Normativa di riferimento | Artt. 48 e segg. c.c. e artt. 721 - 722 c.p.c. e 190 disp. att. c.p.c |
Chi può richiederlo | I presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti che dipendono dalla morte dello stesso. |
Come si richiede e documenti necessari |
La domanda si propone con ricorso presso il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso. Nel ricorso devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. Occorre, inoltre, allegare al ricorso l’atto di nascita, il certificato di residenza e il certificato di irreperibilità dello scomparso. Il Presidente del Tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé o a un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Il decreto è comunicato al Pubblico Ministero. La dichiarazione di assenza è pronunciata con sentenza, che deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale e in due giornali: di tale adempimento deve essere fatta annotazione sull’originale della sentenza. La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta la predetta annotazione. Deve inoltre essere annotata in margine all'atto di nascita e all'atto di matrimonio. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il Tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del Pubblico Ministero, ordinerà l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia (o i loro rispettivi eredi) possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni, che deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario; la stessa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti dalla legge. E’ obbligatorio, inoltre, l’intervento di un avvocato (art. 82 c.p.c.) |
Dove si richiede | Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso |
Costi |
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