Cos’è |
La curatela è la misura protezionistica finalizzata alla tutela degli interessi patrimoniali dei soggetti che, per infermità non tanto grave da far luogo alla interdizione, o per altra patologia (es. sordomutismo, cecità, prodigalità, abuso di alcolici e stupefacenti), sono stati inabilitati, e dei minori emancipati, vale a dire i minori di età ammessi a contrarre matrimonio.
La curatela, che assiste l’inabilitato nel compimento di atti di straordinaria amministrazione (previa autorizzazione del Giudice Tutelare), viene aperta d’ufficio in seguito a sentenza di inabilitazione pronunciata dal Tribunale. Il curatore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’interdetto (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado)
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Chi può richiederlo |
L'istanza di inabilitazione può essere presentata dallo stesso inabilitando, dal coniuge, da persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (padre, figlio, fratelli, nonni, nipoti bisnonno, pronipoti, zii), dagli affini (i parenti del coniuge) entro il secondo grado, dal Pubblico Ministero. |
Come si richiede e documenti necessari |
- La domanda introduttiva del procedimento di inabilitazione è proposta con ricorso (con l’ausilio di un avvocato), che deve contenere l’esposizione dei fatti su cui la richiesta si basa e deve essere diretto al Tribunale del luogo in cui la persona da inabilitare ha la residenza o il domicilio effettivi (se stabilmente ricoverata, la domanda dovrà essere presentata nel Tribunale del luogo del ricovero).
- Si fissa l’udienza di comparizione del ricorrente, dell’inabilitando e di tutti coloro che sono nominati nella domanda, parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo che abbiano mantenuto rapporti significativi con l’interessato. Nel corso della udienza il giudice istruttore (nominato dal Presidente del Tribunale) procede all’esame dell’inabilitando (recandosi, se del caso, presso il luogo in cui si trova), sente il parere delle altre persone citate o può disporre d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni.
- Dopo l’esame dell’inabilitando il giudice istruttore può, anche d’ufficio, nominare un curatore provvisorio qualora sussistano motivi di necessità e urgenza che può, tuttavia, essere revocato dallo stesso giudice istruttore fino a che non è pronunciata la sentenza che provvede sulla domanda di inabilitazione.
- Il cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza di inabilitazione e quello che ha pronunciato il provvedimento che concede l'emancipazione devono trasmettere copia dei provvedimenti, entro dieci giorni dalla pubblicazione (cioè deposito in cancelleria), al Giudice Tutelare.
- Successivamente il Giudice Tutelare procede alla nomina di un curatore del minore o dell’inabilitato scegliendoli preferibilmente nell’ambito del nucleo familiare dell’inabilitato o del minore. È possibile per i parenti o i conoscenti dell’inabilitato o del minore far pervenire al Giudice Tutelare proposte e osservazioni (depositandole in cancelleria) riguardo alla persona da nominare curatore.
Il Curatore viene nominato con decreto del Giudice Tutelare e assume le funzioni dopo aver prestato, davanti al Giudice Tutelare, il giuramento di esercitare l'ufficio con fedeltà e diligenza
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