Cos’è |
La comunione legale è il regime patrimoniale della famiglia, salvo diversa convenzione. Entrano automaticamente in comunione:
I beni personali sono, invece, quelli:
Per l’amministrazione dei beni della comunione la decisione spetta:
Uno dei due coniugi, qualora manchi il consenso dell’altro, può richiedere l’autorizzazione del Tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione. |
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Normativa di riferimento | Art. 180 e segg. c. c.v |
Chi può richiederlo | Uno dei due coniugi |
Come si richiede e documenti necessari |
Deve essere presentata apposita istanza al Tribunale del luogo di residenza del coniuge, a condizione che l’atto sia necessario per l’interesse della famiglia e per l’azienda che fa parte della comunione. Gli atti compiuti senza il necessario consenso dell’altro coniuge sono annullabili se riguardano beni immobili o beni per i quali è prevista la pubblicità (ex art. 2683 c. c.). In questo caso per ottenere l’annullamento occorre proporre ricorso entro 1 anno dalla data di conoscenza dell’atto o, comunque, entro 1 anno dalla data di trascrizione. Se gli atti riguardano beni mobili, il coniuge che li ha compiuti deve - su istanza dell’altro coniuge - ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto. Se ciò non fosse possibile, è tenuto al pagamento dell’equivalente in base ai valori correnti all’epoca della ricostituzione della comunione |
Dove si richiede | Tribunale del luogo di residenza del coniuge convenuto |
Costi |
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