Atto di notorietà (Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva)

Cos’è

L’atto di notorietà, o attestazione giurata, consiste nella dichiarazione sotto giuramento resa da due testimoni maggiorenni (che accompagnano il richiedente) dinanzi a un pubblico ufficiale (che può essere sia un notaio che un cancelliere), per certificare stati, qualità personali o fatti (morte, nascita, sussistenza o meno di testamento, ecc...), di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente noti. I due testimoni non devono essere parenti o affini dell’interessato, devono risultare estranei all'atto e in possesso dei diritti civili affinché tale conoscenza, rilasciata in forma di dichiarazione e raccolta dall'ufficiale rogante, conferisca al fatto, atto o qualità personale in questione, valore probatorio.

In caso di atto notorio ad uso divorzio i testimoni possono essere parenti.

In alcuni casi, ad esempio se deve essere presentato a una Pubblica Amministrazione, la legge consente di rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (autocertificazione), che è un procedimento più semplice e meno costoso.

Gli atti notori possono essere ricevuti dal cancelliere (sono competenti tutti i cancellieri, senza una particolare competenza per territorio e indipendentemente dall'ufficio di appartenenza, quindi sia del Tribunale che del Giudice di Pace), dal notaio (su tutto il territorio) e dal Sindaco (o suo incaricato). 

È competente esclusivamente il Tribunale per gli atti notori ricevuti dal cancelliere su delega del Magistrato (atti notori relativi alla dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio, quelli destinati a supplire l’atto di nascita per uso matrimonio, quelli relativi alla riscossione di crediti postali e delle somme dovute allo Stato).

Normativa di riferimento Art. 5 R.D. n° 1366 del 9/10/22 (nota ministeriale n.1622/99/U del 16/06/1999) e art. 8 L. n° 182 del 23/3/56 (per gli atti notori ricevuti dal cancelliere del Tribunale). Art. 30 legge 7/08/1990 n° 241.
Chi può richiederlo

Chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza.

Nel caso di successione può essere richiesto anche da un solo erede.

Come si richiede e documenti necessari

È necessario fissare un appuntamento per la redazione dell’atto recandosi in cancelleria.

Nel giorno stabilito per la redazione dell’atto, il richiedente dovrà presentarsi al cancelliere nella cancelleria del Tribunale insieme ai due testimoni in possesso dei requisiti previsti (maggiorenni, capaci di agire e non interessati all’atto). Devono essere tutti muniti di carta d’identità valida o altro documento equipollente rilasciato da un’amministrazione dello Stato.

Nei casi relativi a successione è opportuno esibire:

  • il certificato di morte in carta semplice;
  • la copia di eventuale rinuncia e/o accettazione beneficiate da parte degli eredi;
  • la copia di eventuali sentenze di separazione tra defunto e coniuge;
  • la fotocopia di polizza assicurativa, nel caso in cui sia necessario farne riferimento all’interno dell’atto di notorietà;
  • tutti i dati del defunto e degli eredi compresa l'ultima residenza;
  • la copia conforme all’originale del testamento pubblicato dal notaio (se esistente).

In caso d’impedimento, è indispensabile avvisare per tempo contattando il medesimo ufficio.

Il richiedente e i testimoni firmeranno l’atto davanti al cancelliere.

Dove si richiede
  • Marca da bollo da € 16,00
  • Marca da bollo da € 10,62 (31,86 se l’atto è richiesto con urgenza)