Cos’è |
Chi deposita un atto o un qualsiasi documento in cancelleria può richiedere che venga apposto un timbro di avvenuto deposito, anche in calce a una copia dello stesso atto depositato. L’apposizione del timbro “depositato” sulla copia degli atti comporta il pagamento di diritti di cancelleria. Senza pagamento di diritti è possibile ottenere dalla Cancelleria, sulla copia degli atti depositati, un timbro a data. In caso di smarrimento dell’atto depositato o di contestazioni, la Cancelleria, dietro esibizione della copia dell’atto depositato sulla quale è stato apposto il suddetto timbro, rilascerà, a richiesta, certificato attestante il deposito dell’atto in tale data. |
---|---|
Normativa di riferimento | Art. 116 c.p.c.; Nota Ministero Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Ufficio VIII Prot. N. 8/1684(U)/13 Ques(2001) del 23/5/2001 |
Chi può richiederlo | L’interessato o un suo delegato |
Come si richiede e documenti necessari | L’interessato deve richiedere il servizio in cancelleria al momento del deposito dell’atto. |
Dove si richiede | Marca da bollo da € 3,68 per diritti di cancelleria |