Cos’è |
L’apposizione dei sigilli è una procedura di natura cautelare e provvisoria, che può essere richiesta, al momento del decesso di una persona, per identificare e conservare i beni facenti parte di un patrimonio, in vista dell’eventuale futuro riconoscimento e della salvaguardia dell’interesse di tutti coloro che vantano diritti legati all’eredità. I beni dell’asse ereditario possono essere salvaguardarti tramite l’apposizione dei sigilli quando:
Successivamente, con la procedura di rimozione vengono tolti i sigilli presenti sui beni ereditati, a patto che siano trascorsi almeno 3 giorni dalla loro apposizione. In casi eccezionali il Giudice può comunque anticipare la rimozione con decreto motivato. È possibile fare opposizione alla rimozione dei sigilli, attraverso un ricorso al Giudice o inserendo una dichiarazione nel processo verbale di apposizione. Il Giudice provvederà con ordinanza non impugnabile. |
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Normativa di riferimento | Artt. 456 e segg. c.c.; artt. 752 e segg. c.p.c.; artt. 762 e segg. c.p.c. |
Chi può richiederlo |
L’apposizione può essere richiesta dall’esecutore testamentario, gli eredi, i creditori, chi coabitava col defunto, chi al momento della morte della persona era addetta al suo servizio, dal P.M. (disposta d’ufficio se il coniuge o tutti gli eredi sono assenti dal domicilio, se ci sono tra gli eredi dei minori o degli interdetti privi di tutore; se il defunto rivestiva particolari cariche pubbliche). La rimozione può essere richiesta dagli eredi, dall’esecutore testamentario, dai creditori. Se tra gli eredi figurano incapaci o minori non emancipati, per la rimozione bisognerà aspettare la nomina di un tutore o di un curatore speciale. Per questo servizio non è richiesta l’assistenza di un legale. |
Come si richiede e documenti necessari |
Deve essere depositata l’istanza presso il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto, allegando:
Nei comuni in cui non ha sede il Tribunale, i sigilli possono essere apposti, in caso d’urgenza, dal Giudice di Pace. Il Tribunale si pronuncia con un decreto che dispone l’apposizione dei sigilli sui beni. All’apposizione dei sigilli procede un funzionario nominato dal Tribunale. Se le porte sono chiuse o si incontrano ostacoli all’apposizione dei sigilli o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l’apposizione, il Giudice può ordinare l’apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni. Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario. Per la conservazione dei beni sigillati il giudice nomina un custode. Dopo almeno tre giorni dall'apposizione dei sigilli se ne può richiedere la rimozione. Per il verbale di rimozione dei sigilli e le modalità di presentazione dell’istanza si segue la stessa procedura del verbale di apposizione (stessi documenti da allegare, stesso Tribunale). Dopo la decisione del Giudice, un ufficiale nominato si occuperà della rimozione dei sigilli, a meno che l’inventario non sia necessario (in quel caso a occuparsene sarà il cancelliere del Tribunale, o il cancelliere del Giudice di Pace laddove il Comune in questione non sia sede di Tribunale). |
Dove si richiede | Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto |
Costi |
I costi per la domanda di apposizione di sigilli sono gli stessi della domanda di rimozione:
Se, oltre alla rimozione dei sigilli si richiede la redazione dell’inventario la tassa di registrazione € 200,00 è unica (verbale di rimozione e inventario) Compenso per il custode di € 2,58 al giorno per ogni giorno di custodia (tariffa determinata per consuetudine) dalla data di apposizione a quella di rimozione. |