Cos’è |
Nel caso in cui un titolo di credito (es. assegno, libretto, cambiale) sia smarrito, distrutto o rubato se ne deve chiedere l'ammortamento. Con la procedura dell'ammortamento si priva il titolo della validità verso terzi e si ottiene un decreto che ne autorizza il pagamento o il suo duplicato. L’ammortamento non è previsto per gli assegni bancari e i vaglia postali non trasferibili, ma il beneficiario può ottenere un duplicato dell’assegno a proprie spese dopo 20 giorni dalla denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione del titolo a chi ha sottoscritto l’assegno e alla banca che deve effettuare il pagamento (presentando copia della denuncia e sempre che non sia stato già pagato). |
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Normativa di riferimento | Artt. 2006-2016-2027 c.c.; R.D. 1736/1933; R.D. n.1669/1933; L. 948/1951 |
Chi può richiederlo | Chi aveva il possesso del titolo smarrito, distrutto o rubato. L’ammortamento dell’assegno circolare può essere richiesto anche dall’istituto che lo ha emesso. |
Come si richiede e documenti necessari |
La richiesta di ammortamento deve essere indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo dove il titolo è pagabile. In alternativa è competente il Tribunale:
Nella richiesta da depositare in cancelleria devono essere indicati i requisiti del titolo (se in bianco, quelli sufficienti a identificarlo), tutti gli elementi necessari a far capire che il richiedente ha davvero il diritto di ottenere il pagamento o il duplicato del titolo e le circostanze nelle quali si è perso o distrutto. All’istanza devono essere allegati:
Per i titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore (libretti o certificati) deve essere portata copia dell’istanza di ammortamento con il timbro di avvenuto deposito all’Istituto che ha rilasciato il titolo. Il Presidente del Tribunale pronuncia un decreto di ammortamento con il quale dichiara inefficace il titolo e autorizza la banca a rilasciare il duplicato o ne autorizza il pagamento (a seconda del titolo) decorsi 15 giorni (per l’assegno) o 30 giorni (per il vaglia cambiario o la cambiale) dalla notifica e dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (disposta per assegni, cambiali, azioni, polizze di carico), purché nel frattempo non venga fatta opposizione.
Il termine per il rilascio del duplicato dei libretti di risparmio e dei buoni fruttiferi deve essere superiore a 90 giorni e inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla G.U. e/o affissione presso l’istituto emittente o una sua filiale, secondo quanto disposto dal Presidente nel decreto. II ricorrente deve chiedere due copie autentiche del decreto necessarie per provvedere alle notifiche (o alla consegna a mano):
Se prevista (è sempre necessaria per certificati azionari, cambiali, assegni, polizze di carico), il richiedente deve curare anche la pubblicazione su G.U. (per informazioni su come pubblicare: http://www.gazzettaufficiale.info/home) per cui ha bisogno della fotocopia del decreto. Successivamente l’interessato deve portare fotocopia della G.U. in cancelleria (per il conteggio del periodo in cui è possibile fare opposizione). Il detentore può proporre ricorso di opposizione al Tribunale di Cosenza che deve aver pronunciato l’ammortamento, comunicandolo a chi ha sottoscritto e/o a chi ha emesso il titolo e a chi ha richiesto l’ammortamento. Se l’opposizione è respinta, allora il titolo di credito viene consegnato al richiedente. Decorsi i termini per l’eventuale opposizione da parte del detentore, l’interessato deve chiedere al Ruolo Generale un certificato di non opposizione, portando in visione copia del decreto di ammortamento e l’originale della G.U. o la certificazione di affissione della banca. Se l’opposizione non viene fatta (o se sono decorsi i termini per l’opposizione) il richiedente deve chiedere in cancelleria il certificato di non interposta opposizione, portando in visione copia del decreto di ammortamento e l’originale della G.U. o la certificazione di affissione della banca. Il predetto certificato va portato in Banca per ottenere il duplicato o il pagamento del titolo. |
Dove si richiede |
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