Cos’è |
E’ una procedura che consente l'adozione di persona maggiorenne. L’adottato acquista il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio e il diritto a succedere all’adottante nella stessa posizione dei figli nati dal matrimonio, oltre che il diritto agli alimenti. L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione. L’adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato. |
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Normativa di riferimento | Artt. 291 e segg. c.c. come modificati dalla L. 4 maggio 1983, n. 184 |
Chi può richiederlo |
Chi intende effettuare l’adozione di persona maggiorenne. Di regola, l’adottante non deve avere figli minorenni (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) e deve aver compiuto 35 anni (30 se il Tribunale ritiene esistente una situazione tale da giustificarlo). Deve, inoltre, superare di almeno 18 anni l’età della persona che si intende adottare. Tuttavia, la presenza dei figli minori dell'adottante non preclude l'adozione se il maggiorenne da adottare sia il figlio del coniuge già facente parte insieme al proprio genitore naturale e ai fratelli minorenni, ex uno latere, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante.. Inoltre, l’interessato, deve avere il consenso di (salvo casi particolari in cui non possa essere richiesto):
Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento. È necessaria l’assistenza di un legale. |
Come si richiede e documenti necessari |
Deve essere presentata domanda in carta semplice, diretta al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell’adottante, allegando i seguenti documenti:
I certificati devono essere in originale e hanno validità di 6 mesi. Poiché la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, in caso di adozione di persona straniera occorre che i documenti originali in lingua straniera siano tradotti e la traduzione venga giurata. Nel caso di adozione di straniero occorre indicare la normativa in tema di adozione vigente nel paese di origine della persona da adottare e tradurne il testo a disciplina dei consensi eventualmente richiesti ai congiunti di costui. In caso di adozione di più di una persona (ad es. fratelli) occorre un’istanza separata per ciascun adottando. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronunzia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso. Il decreto di adozione ordinaria è soggetto a registrazione a cura delle parti interessate. La Cancelleria trasmette copia del provvedimento agli Ufficiali dello Stato Civile per le prescritte annotazioni a margine degli atti di nascita del maggiorenne adottando. |
Dove si richiede | Tribunale del luogo di residenza dell’adottante |
Costi |
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