Cos’è |
È la possibilità, per l’imprenditore che debba far fronte alla crisi dell’impresa, di stipulare un accordo stragiudiziale di ristrutturazione dei debiti attraverso un piano concordato con la maggioranza dei suoi creditori. L’accordo, redatto in forma scritta, deve essere sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno il 60% del passivo del debitore e deve garantire l’integrale e tempestivo pagamento dei creditori che non hanno partecipato alla sua stipulazione. Alla prima fase privatistica segue poi quella giudiziale, in cui il Tribunale, decise le opposizioni dei creditori e di ogni altro interessato, procede all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione. |
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Normativa di riferimento | Art. 182-bis L.F (art. inserito dall’art. 2 c. 1 lettera l) D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella Legge 14 maggio 2005, n. 80). |
Chi può richiederlo | L’imprenditore commerciale non piccolo (ex art. 1 L.F.) che si trova in stato di crisi, ovvero non ancora pervenuto nella più grave situazione di insolvenza. |
Come si richiede e documenti necessari |
Deve essere depositato in Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale (centro di direzione e amministrazione) dell’impresa la richiesta unitamente alla documentazione (in originale e una copia) prevista per la proposta di concordato preventivo, ovvero: una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
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Dove si richiede |
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