Cos’è |
Chi fa testamento può nominare uno o più esecutori testamentari (può essere anche un erede, salvo non sia minore, interdetto o inabilitato), il quale cura che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. Questo può avvenire per esempio se il testatore non ha fiducia nell’erede, soprattutto quando l’interesse di quest’ultimo è in contrasto con alcune disposizioni del testamento a carattere particolare o per la presenza di contrasti tra gli aventi diritto all’eredità o l’esistenza di obiettive difficoltà nell’esecuzione delle volontà del testatore. L’accettazione o la rinuncia della nomina di esecutore testamentario deve risultare da dichiarazione resa in Tribunale. L’accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine. Se sono nominati più esecutori testamentari essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario. Il testatore può autorizzare l’esecutore testamentario a sostituire altri a sé stesso, qualora egli non possa continuare nell’ufficio. L’Autorità Giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all’esecutore un termine per l’accettazione, decorso il quale l’esecutore si considera rinunziante. L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno. Su istanza di ogni interessato, l’Autorità Giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia. |
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Normativa di riferimento | Artt. 700 e segg. c.c. |
Chi può richiederlo | Chi è stato nominato esecutore testamentario |
Come si richiede e documenti necessari |
La nomina dell’esecutore testamentario può essere fatta solo con l’atto di ultima volontà. L’accettazione e la rinuncia della nomina può essere fatta solo tramite dichiarazione resa presso la cancelleria del Tribunale competente per territorio in relazione all’ultimo domicilio del defunto, previo appuntamento. Devono essere allegati i seguenti documenti:
Nel caso di accettazione, dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere, occorre effettuare il versamento di € 200,00 con MOD. F23 per il pagamento dell’imposta di registro. La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata in cancelleria, la quale provvederà subito all’inoltro del relativo fascicolo all’Ufficio del Registro per la registrazione dell’accettazione. Per la rinuncia alla carica di esecutore testamentario non è dovuta la tassa di registrazione. Si può chiedere la copia conforme dell’atto di rinuncia o di accettazione. Nel caso in cui l’accettante non possa provvedere personalmente al ritiro della copia conforme del verbale di accettazione occorre segnalare alla cancelleria il nome della persona delegata. |
Dove si richiede | Tribunale del luogo di decesso del defunto |
Costi |
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Modulistica | Modulo 11 |