Cos’è |
L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o con il beneficio d’inventario. L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario consente di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell’erede, con la conseguenza che l’erede risponde dei debiti ereditari non oltre quanto ricevuto (cioè solo con il patrimonio del defunto). Questa procedura è obbligatoria se l’erede è un minore, se è stato interdetto o inabilitato, se è sottoposto ad amministrazione di sostegno o se si tratta di una persona giuridica. In tal caso è necessario acquisire prima l’autorizzazione del giudice tutelare. |
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Normativa di riferimento | Artt. 321, 374, 394, 470 e segg. c.c. |
Chi può richiederlo | Gli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, chi li rappresenta. |
Come si richiede e documenti necessari |
L’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario si compie mediante dichiarazione ricevuta da un notaio (su tutto il territorio dello Stato) oppure dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione (luogo di decesso del defunto). In questo caso l’interessato deve presentarsi presso la cancelleria del Tribunale, previo appuntamento, munito dei seguenti documenti:
La dichiarazione di accettazione con il beneficio d’inventario deve essere preceduta o seguita dall’inventario (necessario per accertare la consistenza dell’eredità), per la cui formazione l’interessato dovrà presentare apposita istanza al Tribunale, che provvederà con decreto di designazione del pubblico ufficiale. Se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari, l’inventario deve essere fatto nei tre mesi dall’apertura della successione (salvo proroga), altrimenti decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice. In questo caso è anche opportuno che faccia prima di tutto la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario, perché l’erede ha 40 giorni di tempo dal compimento dell’inventario per accettare o rinunziare: in mancanza si considera erede puro e semplice. Il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare (10 anni); fatta la dichiarazione, l’inventario va fatto entro tre mesi (salvo proroga) altrimenti il chiamato viene considerato erede puro e semplice. Anche in questo caso, se, invece, viene fatto prima l’inventario, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va fatta entro 40 giorni dal compimento dell’inventario: in mancanza il chiamato perde il diritto di accettare l’eredità. Chiunque ha interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato deve o accettare o rinunziare. La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario fatta da un chiamato giova a tutti gli altri (anche se l’inventario è chiesto da altro chiamato). L’erede che ha accettato con beneficio di inventario non può alienare, sottoporre a pegno o ipoteca beni ereditari senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, a pena di decadenza dal beneficio; per i beni mobili, l’autorizzazione è necessaria per cinque anni. Dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere, occorre effettuare il versamento di € 294,00 con MOD. F23 per il pagamento dell’imposta di registro. La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata in cancelleria, la quale provvederà subito all’inoltro del relativo fascicolo all’Ufficio del Territorio per la trascrizione dell’atto (obbligatoria anche se nella massa ereditaria non vi sono beni immobili). |
Dove si richiede | Tribunale del luogo di decesso del defunto |
Costi |
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